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Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47

6 provvedimenti

Fondo di Garanzia INPS: quando non paga? Il caso
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a pagare TFR e retribuzioni arretrate se, dopo un trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro prosegue con un nuovo datore di lavoro solvente. La Corte ha chiarito che gli accordi privati tra le aziende, che escludono la responsabilità solidale del nuovo datore, non sono opponibili all'INPS. Il presupposto per l'intervento del Fondo, ovvero l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, non sussiste se il rapporto continua, vanificando la richiesta del lavoratore.
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Fondo di Garanzia INPS: no in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a intervenire per il pagamento di TFR e stipendi arretrati se, a seguito di una procedura di amministrazione straordinaria, l'azienda viene ceduta e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con il nuovo acquirente. La Corte ha chiarito che la tutela del Fondo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e l'insolvenza del datore di lavoro al momento di tale cessazione, condizioni assenti in questo caso.
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Fondo di Garanzia INPS: no in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a intervenire per il pagamento del TFR e dei contributi di previdenza complementare se, in seguito alla cessione di un'azienda in amministrazione straordinaria, il rapporto di lavoro prosegue con la società acquirente. La condizione essenziale per l'intervento del Fondo, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro che rende esigibile il TFR, non si verifica in caso di continuità lavorativa.
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Fondo di Garanzia INPS: No se il lavoro continua
La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori non possono accedere al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e i crediti maturati con il precedente datore di lavoro, se, in seguito a una cessione d'azienda in amministrazione straordinaria, il loro rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'impresa acquirente. La continuità lavorativa esclude il presupposto essenziale per l'intervento del Fondo, ovvero la cessazione del rapporto con il datore insolvente.
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Fondo di Garanzia TFR: No Pagamento se il Lavoro Continua
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4265/2025, ha negato l'accesso al Fondo di Garanzia TFR per i lavoratori il cui rapporto di lavoro era proseguito con una nuova società a seguito di una cessione d'azienda. Nonostante l'insolvenza dell'azienda cedente, la Corte ha stabilito che un presupposto essenziale per l'intervento del Fondo è la cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il rapporto è continuato, il credito per il TFR non era ancora esigibile e la tutela del lavoratore risiede nella responsabilità solidale dell'azienda cessionaria, principio non derogabile nei confronti dell'ente previdenziale.
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Fondo di Garanzia INPS: No se il lavoro continua
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a intervenire per i crediti di lavoro (TFR e retribuzioni) maturati presso un datore di lavoro insolvente, qualora il rapporto di lavoro del dipendente prosegua con una nuova società acquirente che sia solvibile ('in bonis'). Il presupposto per l'intervento del Fondo è l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, condizione che non si verifica in caso di continuazione del rapporto con un'altra entità.
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