Un contribuente ha avviato la rivalutazione delle partecipazioni societarie versando la prima rata dell'imposta sostitutiva, ma ha poi interrotto i pagamenti chiedendo il rimborso di quanto versato. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo la scelta irrevocabile. Dopo che i giudici di merito avevano dato ragione al contribuente, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'opzione per la rivalutazione delle partecipazioni, perfezionata con il versamento anche solo della prima rata, costituisce un atto unilaterale di volontà irrevocabile. Di conseguenza, il contribuente non può ripensarci unilateralmente e chiedere la restituzione delle somme versate, a meno che non intervenga una nuova e diversa rivalutazione prevista dalla legge. Vince l'Amministrazione Finanziaria.
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