Un ente non commerciale, proprietario di un immobile, ne concedeva una porzione in uso a un altro istituto religioso per attività didattiche a fronte di un canone annuo irrisorio. Il Comune negava l'esenzione ICI, emettendo un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione, a fronte di una nuova normativa europea sugli aiuti di Stato (ius superveniens), ha cassato la precedente sentenza. Ha rinviato la causa al giudice di merito per verificare se l'esenzione rientri nei limiti del regime "de minimis" e per accertare la natura del contratto (locazione o comodato) e la non commercialità delle attività svolte. La decisione sottolinea l'importanza di conformarsi al diritto unionale in materia di aiuti di Stato anche per le agevolazioni fiscali nazionali.
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