La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29199/2024, ha stabilito che un vincolo di destinazione d'uso per l'alloggio del portiere, previsto in un regolamento condominiale, non può configurare una obbligazione propter rem. Tali obbligazioni, che legano un dovere alla proprietà di un bene, possono essere create solo dalla legge (principio di tipicità) e non dall'autonomia contrattuale dei privati. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il vincolo come perpetuo, rinviando il caso per una nuova valutazione.
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