Un'Azienda della grande distribuzione ha impugnato un avviso di accertamento TARI emesso da un Comune, relativo alle aree di parcheggio coperte e scoperte del proprio ipermercato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la piena Tassabilità TARI parcheggi. Secondo i giudici, queste aree sono per loro natura suscettibili di produrre rifiuti a causa del flusso di persone e veicoli. Per ottenere un'esenzione, non basta affermare che l'area non produce rifiuti. Il contribuente ha l'onere di presentare una specifica denuncia al Comune, corredata da documentazione idonea a provare i presupposti per l'esclusione dal tributo. In assenza di questa prova preventiva, la tassa è dovuta.
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