Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TIA). Dopo aver perso in primo grado, ha presentato appello. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello con una motivazione estremamente sintetica, limitandosi a confermare la decisione precedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, annullando la sentenza d'appello per 'motivazione apparente', poiché il giudice di secondo grado non aveva autonomamente esaminato le critiche mosse dall'appellante, violando l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti.
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