La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11630/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento retroattivo della loro remunerazione per i corsi frequentati tra il 1991 e il 2006. La Corte ha stabilito che la normativa italiana dell'epoca (D.Lgs. 257/1991) già garantiva una "remunerazione adeguata" in linea con le direttive europee. Le successive e più favorevoli condizioni economiche, introdotte dal D.Lgs. 368/1999 ma operative solo dal 2006, rappresentano una scelta discrezionale del legislatore e non possono essere applicate retroattivamente. Di conseguenza, le richieste di maggiori somme e di rivalutazione delle borse medici specializzandi per quel periodo sono state respinte.
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