Un laboratorio di analisi ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per il pagamento integrale di prestazioni sanitarie fornite tra il 2010 e il 2012, contestando l'applicazione di uno sconto. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d'Appello ha riformato la decisione, sollevando d'ufficio questioni sulla validità dei contratti e dell'accreditamento. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, stabilendo che su tali punti si era formato un giudicato interno, poiché l'ASL non li aveva specificamente contestati nel suo atto di appello, impedendo così al giudice di secondo grado di riesaminarli.
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