Un lavoratore, impiegato come autista soccorritore, ha richiesto il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il motivo principale risiede nel mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del lavoratore, ovvero la mancata descrizione specifica e dettagliata delle attività concretamente svolte che avrebbero giustificato un inquadramento superiore. Senza una precisa allegazione iniziale, il principio di non contestazione non può operare e il giudice non può procedere alla valutazione della richiesta.
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