Un'azienda italiana, socia unica di una controllata estera colpita da un grave incendio, ha azzerato e ricostituito il capitale di quest'ultima, deducendo interamente come perdita sia il valore della partecipazione sia i versamenti per coprire il deficit oltre il capitale (cosiddetti versamenti sottozero). L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la deduzione immediata, ritenendola una svalutazione da ripartire in cinque anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che la svalutazione delle partecipazioni derivante dal ripristino del capitale va effettivamente ammortizzata in cinque quote annuali. Al contrario, i versamenti sottozero effettuati per coprire le perdite eccedenti il patrimonio netto sono immediatamente deducibili come spese d'esercizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per applicare questo principio.
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