Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da un condannato, a causa della precedente revoca dell'esecuzione della pena al domicilio avvenuta nei tre anni anteriori. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca dell'affidamento terapeutico e della detenzione domiciliare emergenziale non facessero scattare il blocco triennale previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene la revoca dell'affidamento terapeutico non generi preclusioni, la revoca dell'esecuzione della pena presso il domicilio (anche se disposta in base alla normativa speciale) equivale alla revoca di una misura alternativa ordinaria. Di conseguenza, si applica il divieto triennale di concessione di nuovi benefici. Il condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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