Un contribuente ha impugnato la revoca delle agevolazioni fiscali agricoltura applicate all'acquisto di un fabbricato. L'Ufficio sosteneva la perdita del beneficio poiché il terreno, pur essendo agricolo al momento del rogito, era oggetto di un imminente progetto di urbanizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la natura edificabile di un'area deve risultare da uno strumento urbanistico già approvato o adottato al momento della cessione. Inoltre, la Corte ha chiarito che il vincolo di pertinenza tra fabbricato e terreno non dipende dall'ordine cronologico degli acquisti, ma dal legame funzionale durevole tra i beni, confermando la validità delle agevolazioni richieste.
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