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Legge 243/1991

5 provvedimenti

Rimborso contributi previdenziali: l’Inps perde contro l’ateneo
Un'università privata ha ottenuto il diritto al rimborso contributi previdenziali per oltre 237.000 euro versati all'Inps tra il 2016 e il 2020. L'ateneo aveva erroneamente applicato l'aliquota del 33%, prevista per le università statali, anziché quella corretta del 26,20% stabilita per gli istituti non statali. L'ente previdenziale si è opposto alla restituzione, sostenendo che una legge successiva del 2020 avesse sanato i versamenti passati rendendoli non rimborsabili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che la legge del 2020 non vieta la restituzione delle somme pagate in eccedenza, ma garantisce solo la validità dei contributi minimi versati per le pensioni dei docenti. Negare il rimborso creerebbe una disparità ingiustificata tra gli atenei.
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Restituzione contributi: l’Università paga troppo e vince sull’INPS
Un'Università non statale ha versato per anni contributi previdenziali in eccesso per i propri docenti, applicando erroneamente l'aliquota più alta prevista per gli atenei statali. L'Ente Previdenziale si opponeva alla richiesta di rimborso, appellandosi a una nuova legge che, a suo dire, impediva la restituzione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Università, stabilendo il suo diritto alla restituzione contributi previdenziali. Secondo i giudici, la norma in questione non bloccava i rimborsi per pagamenti non dovuti, ma mirava a sanare altre situazioni. La decisione ha così evitato una palese discriminazione, confermando che chi paga più del dovuto ha diritto a riavere indietro i propri soldi.
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Aliquote contributive: Università non statali vincono contro l’INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della minore aliquota contributiva versata dalle università non statali per i propri docenti e ricercatori fino al 2020. L'INPS sosteneva che dovesse essere applicata la stessa aliquota, più alta, delle università pubbliche. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la legge che ha parificato i contributi (Legge 178/2020) non è retroattiva e vale solo dal 1° gennaio 2021. Di conseguenza, l'aliquota contributiva università non statali applicata in precedenza, pari al 26,20%, era corretta. L'Università ha quindi vinto la causa contro l'ente previdenziale.
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Aliquota Contributiva: Università vince contro l’Ente Previdenziale
Una università non statale si è opposta alla richiesta dell'Ente Previdenziale di versare differenze contributive. L'Ente sosteneva l'applicazione dell'aliquota del 33%, mentre l'ateneo aveva sempre versato il 26,20%. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'università, stabilendo che l'aliquota contributiva università non statali inferiore era corretta per il periodo contestato (2017-2018). La legge che ha parificato le aliquote a quella delle università statali è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2021 e non ha effetto retroattivo. Di conseguenza, i versamenti precedenti sono validi e non devono essere integrati.
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Contributo addizionale: Università private non sono statali per INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito che il contributo addizionale università private è dovuto. Un ateneo non statale sosteneva di essere esente, equiparandosi alle università pubbliche. L'INPS ha invece richiesto il pagamento. La Corte ha dato ragione all'INPS, chiarendo che l'esenzione è una norma speciale valida solo per le pubbliche amministrazioni. L'equiparazione tra atenei statali e non statali, prevista da una legge più vecchia e generica, non si estende a questo specifico obbligo contributivo. Di conseguenza, la norma speciale e più recente prevale, obbligando l'università privata al versamento.
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