Il Presidente e il Vicepresidente di un'associazione di volontariato operante nella Protezione Civile hanno ottenuto un finanziamento pubblico di 50.000 euro per l'acquisto di una tenda pneumatica di soccorso. Subito dopo l'accredito delle somme, i due dirigenti hanno incassato la somma tramite due assegni, dividendosi il denaro per scopi personali anziché acquistare la struttura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato nei contributi pubblici. I giudici di legittimità hanno ribadito che i responsabili di enti del terzo settore integrati nel sistema di Protezione Civile rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Quando il denaro pubblico trasferito possiede un espresso vincolo di destinazione, esso conserva la sua natura pubblicistica. Di conseguenza, l'appropriazione indebita di tali somme integra appieno il delitto di peculato nei contributi pubblici, determinando il rigetto definitivo dei ricorsi proposti.
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