Una società energetica ha contestato il canone aggiuntivo imposto da un ente regionale per la prosecuzione dell'esercizio di impianti idroelettrici dopo la scadenza delle concessioni. La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità del potere regionale di imporre tale corrispettivo. La decisione si fonda sul principio che l'operatore, continuando a utilizzare beni pubblici (le cosiddette 'opere bagnate') e a trarne profitto, deve versare un compenso all'ente pubblico. Il canone aggiuntivo è stato qualificato non come un tributo, ma come una controprestazione per l'uso di beni demaniali, rientrando così nelle competenze regionali in materia di energia.
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