Un'agricoltrice ha contestato la trattenuta effettuata dall'ente pagatore pubblico su un suo credito, finalizzata al recupero aiuti comunitari versati in eccedenza per campagne olearie precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della produttrice, confermando la legittimità della trattenuta. I giudici hanno chiarito che il diritto al recupero delle somme indebitamente percepite si prescrive nel termine ordinario di dieci anni previsto per l'indebito oggettivo, e non nel termine breve di quattro anni di fonte europea, poiché gli Stati membri possono applicare termini nazionali più lunghi. Inoltre, la Corte ha stabilito che i contributi agricoli possono essere compensati dall'ente pagatore per recuperare somme erogate in eccesso, superando il vincolo di impignorabilità.
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