Due dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, sostenendo che l'azienda cedente avesse violato i corretti criteri di scelta e ristretto indebitamente la platea dei lavoratori licenziabili. I giudici hanno annullato il recesso, ordinando la reintegrazione del personale presso la società cessionaria subentrata nell'attività. La Suprema Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo: l'azienda non ha provato la reale infungibilità dei ruoli, estesa anche alle mansioni pregresse. L'accordo di trasferimento d'azienda non può escludere arbitrariamente i lavoratori. Tuttavia, a causa dell'amministrazione straordinaria della società acquirente, le richieste di indennizzo economico devono essere presentate esclusivamente davanti al giudice fallimentare con l'insinuazione allo stato passivo.
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