La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46515/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver definito la pena tramite un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva comunque impugnato la decisione. La Suprema Corte ha ribadito che, in base all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la sentenza emessa a seguito di tale accordo non è ulteriormente ricorribile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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