Una società di costruzioni ha impugnato diversi avvisi di accertamento per presunti ricavi non dichiarati. La controversia verteva principalmente sulla legittimità del 'raddoppio termini accertamento' per la presenza di un procedimento penale e sulla validità delle dichiarazioni di terzi come prova. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che il raddoppio dei termini è illegittimo per l'IRAP, poiché la sua evasione non costituisce reato. Inoltre, ha chiarito che le dichiarazioni di terzi, quali presunzioni semplici, necessitano di un'attenta valutazione da parte del giudice e non possono, da sole, fondare un accertamento. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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