Un soggetto condannato ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena inflitta con diverse sentenze. Dopo il rigetto della richiesta, l'interessato ha proposto personalmente impugnazione davanti alla Suprema Corte, sottoscrivendo l'atto di proprio pugno senza l'assistenza di un legale. La Corte ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., gli atti di impugnazione devono essere obbligatoriamente firmati da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Oltre al difetto di firma, il ricorso mancava di motivi specifici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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