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Legge 228/2012 — Sezione Seconda Penale

3 provvedimenti

Altri anni per Legge 228/2012

Confisca di prevenzione e ammissione al credito: la banca perde
Un istituto di credito ha erogato un mutuo garantito da ipoteca su un immobile. Successivamente i beni della debitrice sono stati sottoposti a sequestro e confisca. La banca conosceva l'esistenza del procedimento fin dall'inizio, ma ha depositato la domanda per recuperare il credito soltanto dopo molti anni. I giudici hanno respinto la richiesta ritenendola fuori tempo massimo. La banca ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale dell'avvenuta confisca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che in tema di confisca di prevenzione e ammissione al credito, il termine di 180 giorni per chiedere la tutela del credito decorre dalla conoscenza effettiva del procedimento e non dalla notifica ufficiale dell'Agenzia dei beni confiscati. La banca perde in modo definitivo la garanzia ipotecaria e viene condannata al pagamento delle spese.
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Credito milionario perso: il termine ammissione credito confisca
Una società creditrice ha perso il diritto di recuperare un credito di oltre 2,7 milioni di euro da beni sequestrati. La sua richiesta è stata respinta perché presentata oltre il limite di 180 giorni. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul termine ammissione credito confisca: il conteggio dei giorni non parte dal deposito delle motivazioni scritte della sentenza, ma dalla lettura della decisione in udienza. Avendo la società partecipato a tutto il processo, era a conoscenza della decisione e avrebbe dovuto agire tempestivamente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Ammissione del credito: il termine decorre da quando?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società creditrice che aveva presentato in ritardo la domanda di ammissione del credito in una procedura di confisca di prevenzione. La Corte ha ribadito che il termine per la presentazione della domanda decorre dal momento della conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento definitivo, e non necessariamente dalla comunicazione formale. Nel caso specifico, è stato provato che la società era a conoscenza della procedura da anni, rendendo tardiva la sua istanza.
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