Un istituto di credito ha erogato un mutuo garantito da ipoteca su un immobile. Successivamente i beni della debitrice sono stati sottoposti a sequestro e confisca. La banca conosceva l'esistenza del procedimento fin dall'inizio, ma ha depositato la domanda per recuperare il credito soltanto dopo molti anni. I giudici hanno respinto la richiesta ritenendola fuori tempo massimo. La banca ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale dell'avvenuta confisca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che in tema di confisca di prevenzione e ammissione al credito, il termine di 180 giorni per chiedere la tutela del credito decorre dalla conoscenza effettiva del procedimento e non dalla notifica ufficiale dell'Agenzia dei beni confiscati. La banca perde in modo definitivo la garanzia ipotecaria e viene condannata al pagamento delle spese.
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