Un Ente pubblico ha impugnato una sentenza d'appello sfavorevole davanti alla Suprema Corte. Successivamente, l'Ente ha notificato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo la compensazione delle spese legali. Il Cittadino controricorrente non ha accettato né aderito a tale rinuncia. I giudici di legittimita hanno chiarito che l'atto di abbandono della causa estingue il processo in via automatica, anche senza il consenso della controparte. Tuttavia, la Corte ha respinto la richiesta di compensazione e ha condannato l'Ente rinunciante al pagamento delle spese di lite sostenute dal Cittadino. Contestualmente, i giudici hanno escluso il raddoppio del contributo unificato, misura riservata esclusivamente ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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