L'Azienda subiva un accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione Finanziaria per l'utilizzo indebito di crediti IVA inesistenti in compensazione di contributi previdenziali. Successivamente al controllo, l'ente veniva formalmente cancellato dal Registro delle Imprese, determinandone l'estinzione definitiva. Ciononostante, l'Ex Liquidatore proponeva impugnazione di legittimità dinanzi ai giudici di palazzaccio. La Corte di Cassazione ha affrontato il nodo di una Società estinta e ricorso in Cassazione, dichiarando l'impugnazione del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che la cancellazione priva la società della capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, l'Ex Liquidatore non poteva più agire in nome dell'ente oramai estinto. L'Amministrazione Finanziaria ha ottenuto la vittoria totale con la condanna personale dell'Ex Liquidatore al pagamento delle spese legali e del doppio contributo unificato.
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