La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31050/2023, ha stabilito i limiti dell'obbligo di rendiconto del curatore fallimentare. Il caso riguardava la richiesta di un ulteriore resoconto e di risarcimento danni da parte di un ex fallito nei confronti del curatore, per attività svolte dopo l'omologazione del concordato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che, una volta approvato il rendiconto iniziale, l'obbligo di un ulteriore resoconto generale cessa. Fondamentale, inoltre, è la necessità per chi agisce di dimostrare un pregiudizio almeno potenziale derivante dalla condotta del curatore, prova che in questo caso è mancata.
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