La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6972/2024, ha stabilito un principio chiave in materia di espropriazione. Nel calcolo dell'indennizzo dovuto per una acquisizione sanante (art. 42-bis d.P.R. 327/2001), non deve essere incluso il valore dell'opera pubblica che l'ente ha già realizzato sul terreno. Il caso riguardava un Comune che, dopo l'annullamento di una procedura espropriativa, aveva acquisito i terreni su cui aveva già costruito un impianto sportivo. Gli eredi del proprietario chiedevano un indennizzo comprensivo del valore dell'impianto. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'indennizzo compensa la perdita del terreno e non può portare a un ingiustificato arricchimento del privato con il valore di un bene creato con fondi pubblici.
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