Una società energetica, dopo aver rinunciato a un contributo pubblico, ha richiesto lo svincolo della relativa garanzia fideiussoria. L'ente pubblico si è opposto, ma la Corte di Cassazione ha dato ragione alla società. La Suprema Corte ha chiarito che, nonostante la presenza di una clausola di "pagamento a prima richiesta", la garanzia era di natura accessoria all'obbligazione principale (il contributo). Di conseguenza, una volta venuta meno quest'ultima con la rinuncia, anche la garanzia si è automaticamente estinta.
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