Un avvocato ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei propri compensi, invocando la solidarietà tra la sua ex cliente e le controparti, a seguito di un accordo che aveva definito la causa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la speciale solidarietà per le spese legali non si applica se il giudice del procedimento originario, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, si è già pronunciato sulle spese, ad esempio compensandole. Questa pronuncia giudiziale interrompe il presupposto per l'applicazione della solidarietà.
Continua »