I Ricorrenti, eredi di un panificatore, hanno contestato l'indennizzo offerto dal Comune per l'acquisizione sanante di un terreno. L'immobile originario era stato demolito nel 1987 per sicurezza dopo il terremoto del 1980, e il proprietario aveva ricevuto fondi pubblici per comprare un altro immobile. Nel 2020 il Comune ha acquisito l'area ormai vuota. I Ricorrenti pretendevano il valore del vecchio edificio commerciale, ma la Corte di Cassazione ha confermato che l'indennizzo per l'acquisizione sanante deve calcolarsi sul valore di mercato del bene al momento del decreto (2020), quando esisteva solo il terreno nudo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del Comune.
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