Due lavoratori, licenziati illegittimamente da un ente pubblico, si vedono riconosciuto un risarcimento. Nasce una controversia sul calcolo dell'importo: deve essere versato al lordo o al netto delle ritenute fiscali? I tribunali di merito sostengono l'obbligo per l'ente di agire come sostituto d'imposta e versare il netto. La Corte di Cassazione, rilevando orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla persistenza di tale obbligo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rinviando la decisione a un'udienza pubblica per un esame più approfondito della questione.
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