Un Comune ha notificato tre avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta municipale sugli immobili a una società agricola. L'ente locale sosteneva che gli edifici, classificati in categorie ordinarie, fossero soggetti al tributo in assenza di un formale riclassamento o di una specifica convalida. La società ha impugnato gli atti dimostrando di aver ottenuto la regolare annotazione catastale di ruralità. I giudici di merito hanno annullato le richieste fiscali per carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento e ha respinto il ricorso dell'amministrazione comunale. La Suprema Corte ha stabilito che l'esenzione IMU fabbricati rurali opera per legge con l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, con efficacia retroattiva fino al quinto anno precedente la domanda, rendendo illegittima ogni pretesa impositiva contraria.
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