L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che annullava un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a un contratto di locazione immobiliare. I giudici di merito avevano dichiarato nullo l'atto della Direzione Provinciale che aveva eseguito la registrazione, individuando la competenza nel luogo del domicilio fiscale della societa contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, precisando le regole sulla competenza territoriale imposta di registro per le scritture private non autenticate. La legge consente di registrare questi atti presso qualsiasi ufficio scelto dalle parti. Di conseguenza, le successive attivita di liquidazione e controllo spettano esclusivamente all'ufficio che ha ricevuto l'atto, risultando del tutto irrilevante la sede del domicilio fiscale.
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