Una dottoressa, dopo aver frequentato il corso di formazione in medicina generale negli anni novanta, ha citato in giudizio lo Stato lamentando una grave disparità di trattamento. La professionista richiedeva l'adeguamento della propria borsa di studio ai parametri più vantaggiosi previsti per gli specializzandi, invocando la normativa europea. La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la remunerazione medici in formazione generale segue regole giuridiche distinte rispetto alle specializzazioni universitarie. I giudici hanno chiarito che le direttive europee non impongono un'equiparazione automatica tra i due percorsi. Di conseguenza, lo Stato non ha commesso alcuna violazione nel mantenere regimi retributivi separati. La sentenza conferma inoltre il blocco degli adeguamenti economici per le borse di studio, tutelando le finanze pubbliche a discapito delle aspettative dei corsisti.
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