Una clinica privata ha chiesto il pagamento di prestazioni sanitarie fornite a pazienti fuori regione, superando il budget concordato con l'Azienda Sanitaria Locale. Dopo che la Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo invalide le compensazioni di spesa, la struttura ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per il mancato rispetto del termine per il ricorso in Cassazione. La notifica della sentenza d'appello era avvenuta via PEC il 2 luglio 2018, mentre il ricorso è stato notificato il 2 ottobre 2018, ovvero al sessantunesimo giorno, superando la scadenza di sessanta giorni prevista dalla legge, pur considerando la sospensione feriale estiva. Di conseguenza, la clinica perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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