Una banca, cessionaria di crediti derivanti da forniture sanitarie tramite contratti di factoring, ha richiesto a un'azienda sanitaria il pagamento degli interessi di mora per ritardato pagamento. L'azienda sanitaria si opponeva, sostenendo che l'operazione fosse di natura finanziaria e non commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la disciplina sugli interessi moratori factoring (D.Lgs. 231/2002) si applica in base alla natura della transazione originaria (la fornitura), che rimane commerciale. La successiva cessione del credito non ne altera la natura e il cessionario acquisisce tutti i diritti accessori, inclusi gli interessi di mora.
Continua »