Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato un accertamento fiscale derivante da indagini finanziarie che avevano rilevato versamenti in contanti non giustificati per oltre 200.000 euro. L'Agenzia delle Entrate aveva considerato tali somme come ricavi occulti, rettificando il reddito societario e quello dei soci per trasparenza. Dopo la conferma della legittimità dell'atto nei primi due gradi di giudizio, i contribuenti hanno fatto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa vigente, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese processuali restino a carico di chi le ha anticipate.
Continua »