Una concessionaria autostradale costruiva un viadotto sopra una strada comunale, occupandone lo spazio aereo. L'ente impositore locale richiedeva il pagamento della TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), ma la società si opponeva sostenendo che l'area fosse di pertinenza statale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la costruzione del viadotto non trasferisce la proprietà della strada sottostante, che rimane del Comune. Di conseguenza, la concessionaria, agendo come un'impresa privata, è tenuta al pagamento della TOSAP per l'occupazione del soprassuolo pubblico.
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