Un autista di scuolabus ha contestato il suo contratto, attivo solo durante l'anno scolastico, chiedendone la conversione in full-time. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la piena validità della tipologia contrattuale del part-time misto. La sentenza chiarisce che questo contratto combina legittimamente la riduzione dell'orario giornaliero (tipica del part-time orizzontale) con la concentrazione dell'attività in specifici periodi dell'anno (tipica del part-time verticale). Inoltre, il superamento dei limiti percentuali di assunzioni part-time previsti dal CCNL non comporta, in assenza di una specifica previsione, la conversione automatica del rapporto in un tempo pieno.
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