La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga, armi e ricettazione. Il motivo del ricorso, basato su una presunta erronea qualificazione giuridica del reato, è stato respinto poiché non integrava gli estremi dell'"errore manifesto", unico caso in cui tale doglianza è ammessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la stretta interpretazione dei limiti all'impugnazione del patteggiamento.
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