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Legge 2/2004

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27 provvedimenti

Giudicato ultrattività: limiti nei rapporti di durata
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della ultrattività del giudicato nei rapporti di lavoro. Sebbene un precedente giudicato avesse confermato il diritto di alcuni collaboratori linguistici universitari a un determinato trattamento retributivo, la Corte ha stabilito che tale diritto non si estende ai periodi successivi in cui sono intervenuti un nuovo contratto collettivo e modifiche normative. Questi nuovi elementi costituiscono una "sopravvenienza" idonea a interrompere l'efficacia estesa della precedente sentenza, modificando la regolamentazione del rapporto.
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Contratto collettivo: efficacia e nuovi accordi
La Corte di Cassazione ha stabilito che un nuovo contratto collettivo, unito a modifiche normative, costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a superare l'efficacia di un precedente giudicato. In un caso riguardante il trattamento retributivo di alcuni collaboratori linguistici universitari, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di un nuovo accordo del 2014, nonostante una precedente sentenza avesse dato ragione ai lavoratori sulla base di un accordo del 2006, modificando così il rapporto di lavoro per i periodi futuri.
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Giudicato esterno: quando un diritto è già deciso
Una collaboratrice linguistica ha citato in giudizio un'università per ottenere un trattamento retributivo superiore, equiparato a quello di un ricercatore confermato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in base al principio del giudicato esterno, poiché la stessa pretesa era già stata respinta in via definitiva in un precedente giudizio tra le stesse parti. La Corte ha inoltre sottolineato la carenza di autosufficienza del ricorso, che non documentava adeguatamente le proprie argomentazioni.
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Collaboratori Linguistici: no stipendio da ricercatore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16003/2025, ha stabilito che i collaboratori esperti linguistici assunti dalle università dopo il 1995 non hanno diritto alla stessa retribuzione dei ricercatori universitari. Questa pronuncia chiarisce la distinzione fondamentale con gli "ex lettori" di madrelingua straniera, i quali beneficiano di un trattamento economico più favorevole solo in virtù di una normativa specifica volta a sanare una pregressa discriminazione. La Corte ha rigettato il ricorso del collaboratore, confermando che il suo trattamento economico è correttamente disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto.
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Giudicato retributivo: una nuova legge può superarlo?
La Corte di Cassazione stabilisce che un precedente giudicato retributivo, formatosi prima dell'entrata in vigore di una nuova normativa più favorevole, non impedisce al lavoratore di agire in giudizio per ottenere i benefici previsti dalla nuova legge. Il caso riguarda una ex lettrice universitaria che, nonostante una precedente sentenza, ha richiesto l'adeguamento del proprio stipendio sulla base di una legge successiva. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la sopravvenienza normativa costituisce un limite all'efficacia del giudicato, dando vita a un'azione legale autonoma e distinta dalla precedente.
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Retribuzione collaboratori linguistici: la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un ex lettore di madrelingua, ora collaboratore linguistico, che richiedeva un trattamento economico pari a quello di un ricercatore a tempo definito. Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la corretta interpretazione della normativa non prevede un aggancio permanente della retribuzione collaboratori linguistici a quella dei ricercatori. Invece, la legge garantisce la conservazione del trattamento economico più favorevole maturato in precedenza attraverso un 'assegno ad personam', che congela la differenza retributiva al momento del passaggio alla nuova qualifica, escludendo futuri adeguamenti automatici.
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Trattamento economico lettori: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento economico dei lettori universitari, stabilendo i criteri per il calcolo della retribuzione equiparata a quella dei ricercatori. L'ordinanza chiarisce la natura riassorbibile dell'assegno 'ad personam' e i parametri di calcolo per i periodi antecedenti al 1987, accogliendo anche la richiesta di considerare l'impegno orario effettivamente svolto dal lavoratore.
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