Un Contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per la tassa automobilistica del 2011. La Commissione Tributaria Regionale aveva già respinto il suo appello, ritenendo il credito non prescritto. Il Contribuente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine di prescrizione triennale fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui la prescrizione tassa automobilistica decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 1.8.2014 e l'ingiunzione il 9.11.2017, e il termine triennale scadeva il 31 dicembre 2017, l'ingiunzione è stata considerata tempestiva. La Corte ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando la validità del credito.
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