Una concessionaria di auto attuava una pratica di "vendita differita", concedendo veicoli in prova per lunghi periodi prima di formalizzare la vendita, al fine di posticipare la tassazione dei ricavi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, qualificando tale pratica come elusione fiscale. È stato stabilito che, ai fini fiscali, la vendita si perfeziona con il consenso delle parti e la consegna del bene, non con la successiva registrazione al PRA. La Corte ha inoltre confermato l'indeducibilità di alcuni costi non ritenuti inerenti all'attività.
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