Un committente ha affidato a un professionista la progettazione di una sopraelevazione. Successivamente, il committente ha contestato gravi difetti e il mancato rispetto delle norme antisismiche del 2005, chiedendo il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno condannato il progettista, ritenendo che i lavori, iniziati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, dovessero rispettarle. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, evidenziando che i giudici d'appello hanno omesso di valutare l'applicabilità della norma transitoria, la quale concedeva una facoltà di deroga di diciotto mesi per applicare le regole precedenti del 1987. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza, rinviando la causa per un nuovo esame sulla reale responsabilità del progettista.
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