Un cittadino, assolto in via definitiva dall'accusa di bancarotta, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del magistrato inquirente. La Corte di Cassazione ha dichiarato la domanda inammissibile perché presentata oltre i termini di legge. La sentenza chiarisce che per la responsabilità civile magistrati, il termine di decadenza applicabile è quello in vigore al momento del fatto dannoso e decorre dalla conclusione del grado di giudizio in cui l'atto è stato compiuto, non dalla definitività della sentenza penale.
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