Una società di distribuzione carburanti ha richiesto il rimborso dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA) versata tra il 2015 e il 2020, sostenendone l'incompatibilità con la direttiva europea 2008/118/CE. La Corte di Cassazione, con la sentenza 3787/2025, ha accolto il ricorso, stabilendo che l'IRBA è illegittima perché priva di una 'finalità specifica' richiesta dal diritto UE. La Corte ha inoltre chiarito che la legittimazione passiva per le azioni di rimborso spetta esclusivamente all'Agenzia delle Dogane e non alla Regione, disponendo quindi il rimborso imposta benzina a favore della società.
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