Una società cooperativa si è vista negare il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate poiché svolgeva, seppur in via accessoria, attività di trasporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, chiarendo che la normativa successiva ha escluso dal beneficio tutte le imprese del settore trasporti, a prescindere dalla prevalenza dell'attività. Inoltre, ha stabilito l'inapplicabilità del regime "de minimis" a questa specifica agevolazione e ha sottolineato che l'onere di provare il rispetto dei limiti di aiuto ricade sul contribuente, prova che in questo caso non è stata fornita.
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