La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 274/2024, ha stabilito che la giurisdizione per l'impugnazione di un atto di revoca di un'autorizzazione su terreni gravati da usi civici spetta al giudice amministrativo. La Corte ha chiarito che la competenza del Commissario per gli usi civici è limitata alle questioni sulla natura e l'esistenza del diritto (qualitas soli). Se la controversia, come nel caso di specie, riguarda vizi procedurali dell'atto amministrativo, senza contestare la natura del terreno, la giurisdizione usi civici è del TAR.
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