La Corte di Cassazione ha stabilito che un ente creditore, nello specifico un consorzio stradale, non ha la legittimazione per appellare una sentenza di primo grado che annulla una cartella di pagamento se non ha partecipato a quel giudizio. La controversia era nata dall'impugnazione di una cartella per contributi consortili da parte di un contribuente, che aveva citato in giudizio unicamente l'agente della riscossione. Quest'ultimo non aveva chiamato in causa l'ente creditore. La Corte ha chiarito che la legittimazione ad impugnare spetta solo a chi ha assunto la veste di parte nel giudizio di merito, rigettando così il ricorso del consorzio.
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