Un'azienda colpita da un'alluvione richiede un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto. A causa del mancato riconoscimento dei benefici, l'azienda agisce in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni all'istituto di credito pubblico. La Corte d'Appello rigetta la domanda, ritenendo che spettasse all'azienda dimostrare l'effettiva disponibilità dei fondi pubblici al momento della richiesta. L'azienda propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, non decide la controversia ma rinvia la causa alla pubblica udienza. Il nodo centrale da sciogliere riguarda l'onere della prova: spetta al richiedente dimostrare l'esistenza dei fondi per il finanziamento agevolato, oppure spetta alla banca pubblica provarne l'esaurimento, in base al principio di vicinanza della prova.
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