La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di istanza per la correzione di un errore materiale relativo a una precedente ordinanza di rigetto. Un istituto bancario ha rilevato che, nonostante il rigetto del ricorso principale, la Corte aveva omesso di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese legali. La Suprema Corte, applicando l'art. 391 bis c.p.c., ha chiarito che la correzione non può avvenire in modo automatico senza il coinvolgimento delle parti. È stato quindi disposto il rinvio della causa per permettere l'instaurazione del contraddittorio, ordinando alla banca di notificare l'istanza di correzione ai soggetti interessati.
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