Un Comune ha richiesto a una cittadina, socia di una cooperativa edilizia e assegnataria di un alloggio PEEP, la restituzione pro-quota delle maggiorazioni dovute agli **oneri espropriativi cooperativa edilizia** versati dall'ente locale ai proprietari originari del terreno. Dopo la decisione favorevole del Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione hanno completamente ribaltato l'esito. La Suprema Corte ha affermato che l'obbligo di rimborsare le spese di esproprio grava unicamente sulla cooperativa edilizia concessionaria. Tale debito non si trasferisce in modo automatico al socio assegnatario dell'alloggio, a meno che l'accollo non sia stato espressamente pattuito nel contratto di acquisto o previsto nella convenzione. Poiché la clausola mancava, il Comune ha perso la causa.
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